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Sentenza n. 1988

333882
Cassazione penale, sezione I 38 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

novembre 1996 dalla Corte di appello di Milano;

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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla

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4.1 – Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono privo di pregio, con la sola eccezione

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derivata delle prove raccolte dal giudice di rinvio muovendo dalla premessa che esse sarebbero in rapporto di necessaria derivazione con le

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condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in

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associazioni, caratterizzate dalla differente struttura soggettiva e dal fatto che il gruppo milanese, nonostante il legame con “cosa nostra” derivanti

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definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa strettamente correlato, delle preclusioni derivanti dalla res iudicata

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doglianze i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla

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fatta giustamente derivare dalla ragione che l’esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha

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reato associativo desunta dalla sola sua presenza nel quadrilatero di via Anguissola in talune occasioni nelle quali non erano stati eseguiti sequestri

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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza

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dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto

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di questa Corte, laddove è precisato che “l’esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa

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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività

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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da

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apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata

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che nessuna conseguenza invalidante può trarsi dalla circostanza che non tutte le relazioni di servizio si trovassero depositate nel fascicolo del

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erroneamente ritenuto che l’esame delle questioni di nullità prospettate nei motivi di appello fosse precluso dalla sentenza di annullamento pronunciata

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. e di S., nonché delle frequentazioni degli associati presso la gelateria gestita dalla di lui moglie, e del suo fattivo interessamento per il

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fissato la regola generale del divieto di lettura degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, stabilisce, nella

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dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell’art

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sequestri di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, dalla mancanza di idonee giustificazioni in ordine alla presenza degli imputati, nel

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restituirla per l’eliminazione degli uffici integrati; che aveva ricevuto varie pressioni politiche e telefonate di sollecito registrate dalla sua

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organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla

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tratta dalla valutazione di circostanze fattuali significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore

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processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di

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non sia redatto e formato dalla persona esaminata, questa sia chiamata a rispondere su fatti noti per conoscenza diretta e la visione del documento

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sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale

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fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in

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taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite; le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate

Sentenza n. 1988

Al fine di verificare la giuridica consistenza delle censure, occorre porre in risalto che le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di

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risulta qualificato dal necessario elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell

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qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa assorbito”.

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assistiti dalla indispensabile connotazione della concordanza: ditalché, all’esito di una simile analisi critica degli elementi indizianti valutati

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art. 75 l. 685-75 in quanto sulla base delle attività di osservazione del territorio, protrattesi dalla fine del 1988 al giugno 1989, dalle

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. “osservazioni sul territorio” e le disposizioni dei verbalizzanti dalla Corte di rinvio in palese contrasto col “dictum” della Corte di Cassazione

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prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se così fosse, basterebbe da sola a dimostrare la colpevolezza indipendentemente dalla

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inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la

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